“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.” (Art. 2426 Codice Civile, comma 1, n 11-bis)
|
MA QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DEFINISCONO UN DERIVATO DI COPertura?
IN PRATICA COSA DEVE PREDISPORRE L’AZIENDA PER SODDISFARE LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA?
E’ POSSIBILE USARE ESCLUSIVAMENTE IL FAIR VALUE E L’ATTESTAZIONE DELLA FINALITÀ DEL DERIVATO PRODOTTI DALLA BANCA?
NO. Per la trasparenza richiesta, per evitare fattispecie di falso in bilancio o false comunicazioni sociali o responsabilità degli organi sociali, risulta conveniente che gli amministratori o i professionisti che li supportano non si rivolgano più alla propria banca, come sino ad oggi effettuato, perché l’Istituto di Credito è in conflitto di interessi. Inoltre deve esserci il controllo sulle valutazioni dei valori da iscrivere in bilancio. |
PER RICEVERE UN'OFFERTA O RICHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI: